IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, che
all'articolo 49 ha previsto, a decorrere
dalla nuova legislatura,
l'istituzione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n.
382;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400 e in particolare
l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il
decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in
particolare l'articolo
36, comma 1;
Considerata la necessita' di determinare organicamente le
modalita'
per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
le
modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei
titoli
e per la composizione delle commissioni giudicatrici;
Ritenuta la necessita',
cosi' come prevista dal su citato
articolo 36 del decreto legislativo n.
368/1999, di attribuire i
punteggi da assegnare alle prove secondo parametri
oggettivi, nonche'
di assegnare i punteggi relativi al voto di laurea e al
curriculum
degli studi di coloro che partecipano alla selezione per
l'accesso
alle scuole di specializzazione dell'area medica secondo
parametri
oggettivi;
Vista la necessita', cosi' come previsto dal su
citato articolo 36
del decreto legislativo n. 368/1999, di costituire le
relative
commissioni giudicatrici della prova di selezione secondo
criteri
predeterminati;
Visto il parere del Consiglio Universitario
Nazionale del 23 maggio
2002;
Visto il parere del Consiglio Nazionale
degli Studenti Universitari
in data 20 giugno 2002;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi
nell'adunanza del 29 luglio 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge
n. 400 del 1988,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con
nota
protocollo n. 1.1.4/31890/4.23.40 dell'11 ottobre 2002;
Adotta
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Il presente regolamento
disciplina le modalita' di accesso dei
medici alle scuole di specializzazione
in medicina e chirurgia di cui
al titolo VI articoli 34-46 del decreto
legislativo 17 agosto 1999,
n. 368. Restano ferme le disposizioni speciali
che consentono
l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette
scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per
universita', gli atenei e gli istituti di istruzione
universitaria, statali e
non statali che rilasciano titoli di studio
con valore legale;
b) per
scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per le professioni
dell'area medica, di cui al titolo VI,
articoli 34-46, del decreto
legislativo n. 368/99;
c) per MIUR, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e
della ricerca;
d) per CUN, il Consiglio universitario
nazionale;
e) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti
universitari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e
sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note
alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
prevede
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59.».
- L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la
semplificazione amministrativa)
riguarda:
«Art. 11. - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999 (9/c), uno o piu' decreti
legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino,
la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni
centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici
nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza,
le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero,
nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo
nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e
razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore
della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel
settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della
Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di
trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono
essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai
decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi
principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla
data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le
disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti
principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi
del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al
decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,
possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in
sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti
negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui
all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della
separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti
e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad
integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina
del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente
estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle
leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime
di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed
equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre
esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla
lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la
necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le
procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e'
conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai
fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali,
anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini
dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti
dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e
la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti
da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo
quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del
decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,
e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali,
implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e
di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di
bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito
di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro
istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di
settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del
contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che
puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre
esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con
provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro
il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende
effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo
siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni
statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla
trasmissione senza rilievi, il
presidente dei consiglio direttivo dell'ARAN
abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale
produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni
caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione
definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni
dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g)
devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di
quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti
di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti,
ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali
anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute
al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione
e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del
giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti
patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento
del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo
altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h)
prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della
Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti
della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con
la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione
di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche;
prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni
di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le
modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della
funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4
sono
emanati previo parere delle commissioni parlamentari
permanenti
competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma
48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31
luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi
di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i
medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni
dell'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e)
le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati"
sono soppresse; alla lettera
i) le parole: "prevedere che
nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle
seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di
contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza
con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t)
dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite
le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli
articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti
salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il
bando di concorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 49 del
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 49. - 1. E' istituito il
Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Al
Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in
materia di istruzione scolastica ed
istruzione superiore, di istruzione
universitaria, di
ricerca scientifica e tecnologica.
3. Al Ministero sono
trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le
funzioni dei Ministeri della pubblica istruzione e della
universita' e
ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate
quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri
Ministeri o ad Agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta
altresi' salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e
l'autonomia
delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca,
nel
quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997,
n. 59, e del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204. Il Ministero esercita
le funzioni di
vigilanza spettanti al Ministero della pubblica
istruzione,
a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la formazione
e
l'istruzione professionale.».
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 reca
«Riforma degli
ordinamenti didattici universitari».
- Si riporta il testo
dell'articolo 17, commi 3 e 4
della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei
conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- L'art. 36, comma 1 del
decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 (Attuazione della direttiva
93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e
delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CEE) prevede:
«1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto legislativo, con decreto
del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica
sono determinati le modalita' per l'ammissione
alle scuole di
specializzazione, i contenuti e le modalita'
delle prove, nonche' i criteri
per la valutazione dei
titoli e per la composizione delle commissioni
giudicatrici
nel rispetto dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione
si svolgono a livello
locale, in una medesima data per ogni singola
tipologia,
con contenuti definiti a livello nazionale, secondo
un
calendario predisposto con congruo anticipo e
adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti
secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati,
secondo
parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum
degli
studi;
d) le commissioni sono costituite a livello locale
secondo criteri
predeterminati.
«2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 1
del presente articolo si applica l'art. 3 del
decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 34 e
46 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
«Art. 34. - 1. La
formazione specialistica dei medici
ammessi alle scuole universitarie di
specializzazione in
medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui
all'art.
20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge
a
tempo pieno.
2. E' soggetta alle disposizioni del presente
decreto
legislativo anche la formazione specialistica dei medici
ammessi a
scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
membri dell'Unione europea
e attivate per corrispondere a
specifiche esigenze del servizio sanitario
nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente
articolo
e' predisposto ed aggiornato con decreto del
Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della
sanita'.
4. L'accesso alla formazione specialistica non e'
consentita ai
titolari di specializzazione conseguita ai
sensi dell'art. 20 o di diploma di
formazione specifica in
medicina generale.».
«Art. 46. - 1. Agli oneri
recati dal titolo VI del
presente decreto legislativo si provvede nei limiti
delle
risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge
29 dicembre 1990,
n. 428, delle quote del Fondo sanitario
nazionale destinate al finanziamento
della formazione dei
medici specialisti, nonche' delle ulteriori
risorse
autorizzate da apposito provvedimento legislativo.
2. Le
disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si
applicano dall'entrata in
vigore del provvedimento di cui
al comma 1; fino alla data di entrata in
vigore del
predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui
al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. Sono abrogate la legge 22
maggio 1978, n. 217 e la
legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive
modificazioni,
limitatamente alle disposizioni concernenti i medici,
il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonche' il
decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3,
comma 2.».
Art. 2.
Ammissione alla scuola
1. Alle scuole si accede mediante
concorso annuale per titoli ed
esami, per il numero di posti determinati con
il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
previsto dal
decreto legislativo n. 368/1999, articolo 35, comma 2, indetto
con
decreto del rettore di ogni singola universita'. Al concorso
possono
partecipare coloro i quali si sono laureati in medicina e
chirurgia
in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per
la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con
obbligo
di superare l'esame di Stato entro la prima sessione utile
successiva
all'effettivo inizio dei singoli corsi. Nel caso di
mancato adempimento di
tale obbligo e' disposta la decadenza
dell'ammissione alle scuole di
specializzazione. Nel bando sono
altresi' indicate la sede e la data della
prova di esame, i posti
disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie
disposizioni
organizzative.
2. Le prove di ammissione si svolgono a
livello locale presso le
singole Universita', in una medesima data per ogni
singola tipologia.
Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia,
sara'
predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo
da
poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la
data,
nonche' il numero dei posti di specializzazione assegnati a
ciascun
ateneo, e in modo che le Universita' possano pubblicare il
relativo
bando almeno sessanta giorni prima della prova.
3. La domanda per
partecipare alla prova di selezione, corredata
della documentazione prevista
dal bando, dovra' essere presentata
direttamente all'Universita' con
apposizione di numero di protocollo
e data, ovvero tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno, non meno
di trenta giorni prima della prova stessa.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 35, comma 2 del
decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e' il seguente:
«2. In
relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro
della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna
scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'art. 43, tenuto conto
della capacita' ricettiva e del
volume assistenziale delle strutture
sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.».
Art. 3.
Commissione giudicatrice
1. Presso ogni Universita' e'
costituita, con decreto rettorale,
una commissione giudicatrice del concorso
di ammissione, composta dal
direttore della scuola e da quattro professori di
ruolo e/o
ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto e'
nominato
un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati
e'
superiore a cinquanta e sempreche' le prove di esame si svolgano
in
piu' locali tra loro distanti che non consentano la presenza
di
commissari. Il comitato e' composto da cinque componenti scelti
tra
professori e ricercatori della scuola o fra personale
amministrativo
dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area
C. Il
comitato ha compiti di controllo circa la
regolarita'
dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarita'
alla
commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di piu'
scuole
della stessa tipologia l'esame e' unico; se il numero delle scuole
e'
inferiore a quattro la commissione e' integrata con un unico
componente
rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole e'
superiore a quattro
la commissione e' integrata da un rappresentante
per ciascuna scuola.
2.
E' nominato presidente della commissione giudicatrice il
direttore della
scuola. Nel caso di piu' scuole della stessa
tipologia e' nominato presidente
della commissione giudicatrice uno
dei direttori a rotazione.
Art. 4.
Prove d'esame
1. Le prove di esame consistono in una prova
scritta e in una
successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella
soluzione
di sessanta quesiti a risposta multipla di cui n. 40 su
argomenti
caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e n. 20
su
argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.
2. Per la
predisposizione dei quesiti e' nominata una apposita
commissione di esperti
individuati dal Ministero, sentito il CUN e il
CNSU, tra i professori di
ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle
universita'. La commissione predispone
un archivio nazionale, entro
il 31 dicembre 2005, con almeno cinquemila
quesiti sugli argomenti di
cui al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi,
rispettivamente di
carattere generale e speciale, e provvede ad aggiornarli
annualmente,
sempre che motivi di necessita' non inducano a revisioni
anticipate.
Il MIUR cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura
la
pubblicita' entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
Entro
la medesima data e' reso pubblico ogni anno l'archivio
aggiornato.
3. Per
quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le
commissioni
giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale,
per ciascuna scuola,
il giorno prima della data della prova, tre
serie di quesiti di cui al comma
1 per ciascuna tipologia e li
chiudono in tre buste suggellate e firmate
esteriormente sui lembi di
chiusura dai componenti la commissione. Le buste
sono consegnate,
nelle date stabilite dal bando, al responsabile del
procedimento
concorsuale. I quesiti sono segreti e ne e' vietata la
divulgazione.
Il giorno della prova d'esame uno dei candidati sceglie tra le
tre
buste quella che viene utilizzata come prova d'esame.
4. La
valutazione della prova scritta di quesiti a risposta
multipla consistenti in
cinque risposte, determina l'attribuzione di
un punteggio di + 1 per ogni
risposta esatta, di 0 per ogni risposta
non data e di - 0,25 per ogni
risposta errata.
5. La prova pratica consiste nella valutazione da parte
del
candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico,
analitico,
da effettuarsi mediante risposta scritta a tre quesiti
attinenti
l'oggetto della prova predisposta dalla commissione. La stessa
sara'
sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti
a
risposta multipla, riportando non meno di quarantotto punti.
Il
risultato deve essere portato a conoscenza dei candidati entro i
dieci
giorni successivi all'espletamento delle prove scritte. Le
singole scuole
predetermineranno un numero di prove pratiche in
numero maggiore di uno agli
ammessi alla prova stessa. Ciascun
candidato sorteggia la propria busta
(sigillata, numerata e firmata
sui lembi dalla commissione), prima
dell'inizio dello svolgimento
delle prove, in modo che ciascuna busta sia
abbinata ad un singolo
concorrente. La prova pratica si intende superata se
il candidato
risponde correttamente a tutti e tre i quesiti. Il superamento
della
prova comporta l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15
punti,
secondo la qualita' e la completezza delle risposte.
6. Non e'
ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la
consultazione di qualsiasi
testo, pena l'esclusione dal concorso.
Art. 5.
Valutazione titoli
1. La commissione ha a disposizione 100
punti, dei quali 60 per la
valutazione della prova scritta, 15 per la prova
pratica, 5 per il
voto di laurea e 20 per il curriculum degli studi
universitari. La
valutazione del curriculume del voto di laurea avviene in
conformita'
ai seguenti criteri:
a) voto di laurea - max 5 punti
per voto di laurea inferiore a 100 punti 0
per ciascun punto da 100 a
109 punti 0,30
per i pieni voti assoluti punti 4
per la lode punti 5
b) curriculum - max 20 punti
b.1) esami - max 5 punti: gli esami utili per
la valutazione, in
numero di 7, di cui 3 di discipline di base e 4 di
discipline
cliniche, sono scelti dal Consiglio della scuola tra i
corsi
integrati in statuto e indicati nel bando, con punteggio
cosi'
attribuibile:
per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30 punti 0,25
per ogni
esame superato con la votazione di 30/30 punti 0,50
per ogni esame superato
con lode punti 0,75
b.2) attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione - max
6,5
punti:
nessuna attinenza punti 0
attinenza bassa punti 2
attinenza media
punti 4,50
attinenza alta punti 6,50
b.3) attivita' elettive certificate attinenti la tipologia
di
specializzazione: corsi monografici, internati elettivi in Italia
e
all'estero - max 6 punti:
per ogni corso, internato punti 1
b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori che risultano accettati da
riviste
scientifiche attinenti la specializzazione - max 2,5 punti:
ogni pubblicazione o lavoro punti 0,50
2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti
o in
corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il
giudizio
relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni
di punto non
previste nel presente regolamento non sono ammesse.
3. Sono ammessi alla
scuola di specializzazione coloro che, in
relazione al numero dei posti
disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria
compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato. La scuola
garantira' la comunicazione dei
risultati entro i quindici giorni successivi
alle prove stesse. In
caso di parita' di punteggio e' ammesso il candidato
con la media di
voti riportati, nei corsi integrati, piu' elevata (fino alla
seconda
cifra decimale), in caso di ulteriore parita' viene preso in esame
il
voto di laurea.
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima
applicazione del presente regolamento, comunque
non oltre la scadenza del
triennio accademico 2003/2004-2005/2006,
nelle more della costituzione
dell'archivio di cui all'articolo 4,
comma 2, nonche' in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, ogni singola scuola
predispone i quesiti a risposta
multipla in numero triplo rispetto a quelli
previsti dall'articolo 4,
comma 1, sorteggiandoli da una propria banca dati
di almeno n. 2.500
quesiti che sara' resa pubblica, a domanda, solo dopo la
prova
d'esame. Il bando di concorso deve indicare ai candidati i testi
di
riferimento assicurandone la pluralita'. I quesiti sono sorteggiati
il
giorno prima della data della prova. I quesiti, appena
sorteggiati, sono
chiusi in tre plichi firmati esteriormente sui
lembi di chiusura dai
componenti la commissione. Le buste sono
consegnate nelle date stabilite dal
bando al responsabile del
procedimento concorsuale, nominato in ciascuna
sede. Il giorno della
prova uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella
che viene
utilizzata come prova d'esame.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 febbraio 2003
Il Ministro:
Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti
l'11 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n.
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